AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Licenza di pesca di tipo B

Per esercitare la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque interne della regione Veneto, è necessario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 34,00, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento “Licenza di pesca dilettantistico-sportiva L.R. 19/1998”.

Tutte le licenze di tipo B hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo (art.9, comma 3 L.R.n.19/98).

“La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto” (art.9, comma 2 L.R. n.19/98).

Tale versamento costituisce licenza di pesca in tutto il territorio nazionale. In Veneto la Licenza di pesca di tipo B consente di pescare liberamente in tutto il territorio non soggetto a concessioni, diritti esclusivi di pesca e a zone bandite alla pesca.

Il testo che segue non e’ da ritenersi esaustivo e non rappresenta la normativa vigente per l’esercizio della pesca. Il solo scopo e’ quello di fornire delle indicazioni utili a chi intende approcciarsi a questa attività.

Licenza di pesca tipo B per minori di anni 18 e ultrasettantenni Per i minori di anni 18 e ultrasettantenni, residenti in Veneto, non è previsto alcun versamento. La pesca viene esercitata con il solo documento di riconoscimento. Art.10 comma 2 L.R. n.19/98 (minori di anni 18 e ultrasettantenni) come modificato dall'art.11, comma 2 della L.R. n.9/2015.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Licenza di pesca tipo B per i cittadini italiani residenti all'estero I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca con le modalità previste per i residenti in Veneto (art.9 comma 1 - muniti del versamento di € 34,00 unitamente ad un documento d’identità valido). Art.11 comma 1 L.R. n.19/98 (cittadini italiani residenti all’estero).

Licenza di pesca tipo D "Per Stranieri"
I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione di € 13,00 per la licenza di pesca di tipo D. Il versamento ha una validità di tre mesi e deve essere esibito insieme ad un documento di identità. 

Paga la tua licenza on-line tramite MyPay di Regione Veneto.

Istruzioni per il pagamento della licenza on-line

Istruzioni per recuperare/ristampare la ricevuta di pagamento della licenza di pesca  Clicca qui


Di seguito, invece, le specifiche per il pagamento con bollettino postale:

Le tasse sulle concessioni regionali dovute per le licenze di pesca, si corrispondono con versamento sull’apposito conto corrente postale n. 156307 intestato alla Regione Veneto Tasse Pesca Servizio Tesoreria.

Per la Licenza di pesca dilettantistico-sportiva (Tipo B) scarica e stampa il bollettino precompilato oppure completa un bollettino di conto corrente postale a due sezioni, inserendo nell'apposito spazio previsto per la causale le seguenti informazioni:

Licenza di pesca dilettantistico-sportiva L.R. 19/1998
Cognome e Nome del titolare della Licenza
Nato a (indicare il comune e la provincia di nascita del titolare) il (data di nascita).

Per informazioni su Rimborsi in materia di pesca clicca qui.
Per informazioni su Tasse/Sanzioni in materia di pesca, è disponibile dal lunedì al mercoledi, con orario 10.00-12.00, il numero di telefono dedicato: 041-2795705

AVVERTENZE PER I PAGAMENTI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLA SANZIONE IN MATERIA DI PESCA: clicca qui

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

L’esercizio della pesca è disciplinato:
  • dai Piani di Miglioramento della Pesca, previsti dall’art. 8 della Legge regionale che possono disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca e attraverso i quali si possono adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna ittica;
  • dalle disposizioni per l’esercizio della pesca all’interno delle acque in Concessione, proposte dai rispettivi Consigli direttivi, per una peculiare tutela della fauna ittica.
  • dall’art. 40 Legge n. 154 del 28/07/2016
  • dal Decreto Legislativo n. 4 del 09/01/2012
E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo da sopra i ponti aperti al pubblico transito veicolare e a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca. 
Il pescatore dilettante e sportivo è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle normative vigenti.
La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro. Può essere esercitata, con i mezzi e con i limiti previsti dalla vigente disciplina.

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA ALL’INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATE

L’esercizio della pesca sportiva a pagamento, nei laghetti e specchi d’acqua esistenti all’interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale, nonché a quelle relative alle misure minime e ai periodi di divieto di pesca. Scopri dove pescare nella "Sezione laghetti".
Sezione laghetti

LA PESCA IN MARE

A partire dal 2011 per esercitare la Pesca Sportiva in mare è obbligatorio registrarsi gratuitamente al sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cliccando qui.

La stampa successiva alla procedura on-line costituisce "titolo" per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare.

Con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2014, il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha esteso la validità per tutto il 2015, prorogando anche permessi emessi nel corso dell’anno precedente.

N.B.: Per conoscere le eventuali norme restrittive e le zone interdette alla pesca lungo la costa adriatica veneta, contattare il comune di appartenenza e le Capitanerie di Porto competenti.

Capitaneria di Porto di Venezia
Indirizzo: Dorsoduro n. 1408 - 30123 Venezia (VE)
Telefono: 0412405711
E-mail: venezia@guardiacostiera.it - cpvenezia@mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it/venezia
Orari di apertura: dal Lun al Ven 09:00/12:00 - Mart e Giov 15:00/16:00 (Apertura Pomeridiana) - Ufficio Naviglio e Patenti nautiche Mart e Giov 9:00/12:00 e 15:00/16:00

Capitaneria di Porto di Chioggia:
Indirizzo: Piazzetta Marinai d'Italia n. 1290 - 30015 Chioggia (VE)
Telefono: 0415508211
E-mail: chioggia@guardiacostiera.it - cpchioggia@mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it/chioggia
Orari di apertura: Tutti gli Uffici sono aperti nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle12.00; il Martedì e il Giovedì dalle 15.00 alle 16.00; Solo la Sezione ARMAMENTO E SPEDIZIONI dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 12.00

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